Giurisprudenza e approfondimenti

Riduzione dei consumi energetici e problemi per gli amministratori di condominio

Riduzione della potenza nei contatori elettrici e morosità dei condomini.

Sul Sole 24 Ore il presidente dr. Vincenzo Vecchio affronta il problema della proposta di riduzione della potenza di fornitura di energia elettrica in alcune ore del giorno per cercare di ridurre i consumi energetici, misura a mio parere scarsamente efficace.

Per ragioni di spazio editoriale della edizione cartacea il testo è stato ridotto, proponiamo le due versioni.

Viene tra l’altro trattato il problema della morosità nel condominio.

Se un condòmino non paga se si vuole evitare la sospensione della fornitura a tutti occorre che per lui paghino gli altri.

Si determina una forma di solidarietà oggettivamente necessaria.

Problema umanamente, socialmente e giuridicamente complesso di cui mi occuperò nei prossimi giorni in modo specifico.

Tra le varie proposte fatte da APPC (Associazione Piccoli Proprietari Casa) c’era quella di una riduzione dei consumi con riferimento a quelli dell’ultimo anno e una rateizzazione lunga senza interessi e con garanzia dello stato. Proposta che non determinava aumento del debito pubblico chiesto da alcuni politici, ma che avrebbe causato danni enormi alle finanze statali.

Quella proposta è ancora valida e praticabile.


E’ notizia recente l’indicazione, da parte degli organismi europei, di una riduzione forzata dei consumi elettrici individuali in alcune ore del giorno mediante la limitazione della potenza elettrica installata.

Si ipotizza nelle abitazioni private, per circa 4 ore giornaliere, un abbassamento di potenza da 3,7 a 2,7 kW.

E’ sicuramente un provvedimento tecnicamente realizzabile dato che in Italia il 90% dei contatori elettrici installati sono di nuova generazione e permettono in remoto sia la lettura che la modifica della potenza massima di utilizzo.

Detto questo dobbiamo entrare nel merito della utilità concreta di tale proposta con riferimento ai reali effetti sui consumi.

I dubbi che la diminuzione di potenza riduca effettivamente i consumi.

E’ un provvedimento, quello ipotizzato, che non farebbe altro che diluire i consumi individuali nell’arco delle 24 ore e in molti casi non è applicabile per i rischi connessi alla riduzione di potenza. Resterebbero fuori gli edifici condominiali dove la riduzione di potenza potrebbe avere effetti pericolosi, si pensi allo stop agli ascensori in alcune ore del giorno, al blocco delle pompe di smaltimento delle acque ecc.

Per il gas non si hanno invece contatori elettronici, salvo che per le grandi utenze, che permettano la lettura istantanea in remoto o la riduzione del flusso di erogazione.

Che fare allora?

Nell’immediato sono possibili due tipologie di intervento, in attesa di attuare interventi più complessi.

Un primo intervento, di tipo volontario e diretto all’auto controllo del consumo, è quello che tocca nel portafoglio l’utente finale. Può essere messo in atto per tutte le forniture di servizi energetici sia alle utenze private che alle altre.

In economia il principio della riduzione della domanda in funzione del prezzo è un principio incontestato: la domanda diminuisce all’aumento del prezzo se le altre condizioni e soprattutto il reddito non variano.

Chi riduce il consumo, contribuendo con questo suo comportamento virtuoso a ridurre la domanda del bene e quindi concorrendo a ridurne il prezzo, ha diritto, a fronte del suo sacrificio, ad ottenere un bonus proporzionale al suo contributo volontario e responsabile.

Chi invece dovesse superare i consumi standard andrebbe incontro a delle penalità in termini di aumento del prezzo.

Questa ipotesi è facilmente applicabile con riferimento ai consumi storici mensili dell’anno precedente, un provvedimento semplice e comprensibile.

Il secondo intervento di tipo costrittivo è la riduzione, al superamento di una certa soglia, della erogazione della fornitura per un periodo corrispondente al recupero del maggior consumo accertato. Per l’energia elettrica è più semplice disponendo di contatori elettrici, per il gas è sicuramente più complesso salvo che per le utenze maggiori.

Amministratori di condominio e responsabilità

Una delle preoccupazione che oggi affligge gli amministratori di condominio è quella legata all’adempimento delle norme sul risparmio, ancora in fase di emanazione, sia per loro applicazione sia per le responsabilità che ne derivano.

I condomìni con impianti centralizzati di riscaldamento dispongono di contabilizzatori individuali dei consumi, non tutti però gestibili in remoto. In questi casi diviene difficile, anche per il singolo condòmino, auto regolarsi in quanto non conosce l’effettivo consumo riferito ad un arco di un tempo breve.

Non tutti i condomìni inoltre dispongono di un sistema di regolazione della temperatura tramite termostato specifico per unità immobiliare. Molti impianti sono dotati di termostati, spesso meccanici, non molto efficienti, applicati alle termo istallate sui singoli termosifoni.

Ma la preoccupazione che più terrorizza gli amministratori è il distacco del servizio per la morosità di alcuni condòmini. Bisogna spiegare agli altri, i virtuosi, che dovranno farsi carico di integrare i bilanci con versamenti aggiuntivi idonei a coprire le morosità.

Il distacco del riscaldamento ai morosi

Su questo aspetto, purtroppo, molta giurisprudenza con una interpretazione letterale e astratta delle norme, incurante del mondo reale e delle conseguenze, ha ritenuto illegittima una delibera, pur assunta a maggioranza che, per evitare maggiori danni, consentiva, in modo trasparente e specifico, di coprire le morosità con la creazione di un apposito fondo in attesa del recupero del credito.

Infine ricordo che l’art 63 disp. att. al comma 3 prevede : << In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato>>.

L’amministratore di condominio deve dare per scontato che i condòmini in regola con i pagamenti gli impongano di fare il suo dovere applicando la disposizione normativa che prevede la sospensione del servizio “manu militare”. Ciò è possibile però solo se esiste una saracinesca di intercettazione esterna del riscaldamento (o di altro servizio comune suscettibile di godimento separato), accessibile quindi senza entrare nella proprietà privata e decorso il termine di messa in mora.

Diversamente, se la saracinesca è nella proprietà privata, sarà necessario dotarsi di una ordinanza del giudice emessa, ex art. 702 bis cpc, in via di urgenza, che autorizzi la sospensione del servizio. Si va da un minino di 4 mesi, se si è fortunati, ad un paio di anni per rendere esecutivo il provvedimento.

Per la sospensione dell’acqua al moroso si veda l’ordinanza del Tribunale Brescia N.R.G. 1966-21, una rarità in tal senso, ma comunque ci sono voluti 4 mesi tra il deposito del ricorso e l’emissione dell’ordinanza ed è solo la prima fase.

Sempre che il giudice, che ormai è il legislatore vero, non ritenga di negare la concessione del provvedimento di sospensione in quanto la sua esecuzione colpirebbe beni essenziali alla vita, beni costituzionalmente garantiti.

La prima ipotesi di sospensione è da sconsigliare, meglio munirsi, anche in quel caso, di un provvedimento di urgenza, il rischio diversamente è che il povero amministratore si veda incriminato per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

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