Amministratore

L'amministratore di condominio

NOMINA e REVOCA

Per la nomina dell’amministratore, obbligatoria quando i condomini sono più di otto, è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio. (artt. 1129 e 1136 C.C.)
L’incarico dura un anno e si intende rinnovato per lo stesso periodo, ma l’assemblea può in ogni momento e con le stesse maggioranze richieste per la nomina, disporne la revoca.
La revoca può essere disposta anche dall’autorità giudiziaria, su ricorso da parte di anche un solo condomino, per i motivi espressamente previsti dallo stesso Codice Civile o qualora si ravvisino gravi irregolarità.

REQUISITI PER DIVENTARE AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
La legge di riforma del condominio (Legge n° 220/2012) ha espressamente previsto i requisiti occorrenti per poter svolgere l’incarico di amministratore di condominio, inserendo nelle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile un nuovo articolo, il 71 bis, a ciò espressamente dedicato.
Accanto a requisiti attinenti in senso lato alla “rispettabilità”, quali il godimento dei diritti civili non piuttosto che il non avere subito condanne per determinati delitti, la legge ne prevede altri relativi alla “competenza”, quali l’essere in possesso di un diploma e l’avere frequentato uno specifico corso di formazione iniziale in materia di amministrazione condominiale nonché successivamente quelli di aggiornamento periodico.
Chi alla data di entrata in vigore della legge (18.06.2013) già aveva svolto l’attività di amministratore per almeno un anno nel triennio precedente, può però continuare a farlo anche se non in possesso del diploma e non ha nemmeno l’obbligo di frequentare il corso di formazione iniziale ma solo quelli di aggiornamento, mentre l’amministratore nominato tra i condomini dello stabile è esentato anche dallo svolgimento dei corsi di formazione periodica.

RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONDOMINIALI

Uno dei compiti fondamentali dell’amministratore è quello di riscuotere i contributi condominiali, senza i quali gli sarebbe impossibile far fronte alla gestione. (art. 1130 C.C.)
La legge di riforma del condominio (Legge n° 220/2012) ha altresì previsto l’obbligo per l’amministratore di agire per la riscossione coattiva dei contributi entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio che prevede il relativo credito condominiale, a meno che l’assemblea non lo dispensi espressamente. (art. 1129 C.C.)
L’amministratore, senza necessità di autorizzazione alcuna da parte dell’assemblea, potrà quindi rivolgersi ad un legale e richiedere all’autorità giudiziaria competente l’emissione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo a carico del condomino moroso. (art. 63 disp. att. C.C.)

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