Diritto di accesso agli atti e super Bonus
Tecnici e cittadini si trovano spesso, soprattutto in questo periodo di attivazione di pratiche per i super bonus, di fronte a ritardi da parte dei comuni nel fornire la documentazione urbanistica necessaria o comunque utile ai fini dellโottenimento dei benefici fiscali.
Sicuramente i comuni versano in situazioni di emergenza causate, oltre che dal numero di richieste di accesso agli atti, anche dalle restrizioni derivanti dalla pandemia, ma questo non puรฒ essere un limite allโesercizio di un diritto: lโaccesso agli atti.
Sta agli Enti, e non sempre lo hanno fatto in passato, organizzare gli archivi documentali sfruttando i sistemi di digitalizzazione e utilizzando meglio il personale dipendente.
La pandemia puรฒ avere determinato qualche problema organizzativo, non sempre giustificabile, ma lโaccesso limitato e programmato agli uffici ne ha sicuramente limitato gli effetti.
Il diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione รจ un principio di civiltร sancito nel nostro ordinamento con la legge n. 241 del 7 agosto 1990 (modificata dalla legge 120/20) che ha voluto dare forza al principio della trasparenza (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Gli atti di cui non รจ possibile ottenere lโaccesso e quindi copia sono tassativamente indicati nellโart. 24 della legge; il successivo articolo 25 disciplina le modalitร dellโesercizio del diritto indicando i termini entro cui lโamministrazione pubblica deve consentirlo.
Se non si rispettano le procedure e i termini si viola un diritto e si puรฒ attivare la procedura del processo amministrativo per vederlo riconosciuto.
Il Tar del Lazio con sentenza n. 2485 del 02/03/22 ha ribadito che lโeventuale diniego allโesercizio del diritto allโaccesso richiede una risposta completa ed esaustiva e non รจ sufficiente una risposta dilatoria e non motivata per poter giustificare la mancata consegna di documenti che debbono essere presenti negli archivi comunali.
La vicenda da cui nasce la vertenza con il comune di Guidonia Montecelio ha origine dalla richiesta di accesso agli atti relativamente ad un contratto di appalto, richiesta non soddisfatta con motivazioni, da parte dellโEnte, dilatorie e con una giustificazione generica della mancata esibizione dei documenti.
Accogliendo il ricorso il Tar ritiene che una semplice comunicazione del segretario generale del comune, che affermi che โdopo varie ricerche, agli atti di questo Ufficio non risulta nessun contratto rogatoโ non dia conto di informazioni nรฉ certe, nรฉ univoche, circa lโirreperibilitร del documento.
Precisa il Tar richiamando lโart. 22, comma 6 della legge 241/90, โche il diritto di accesso รจ esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedereโ.
E nel caso in cui i documenti richiesti fossero distrutti o smarriti quale risposta dovrebbe dare lโEnte per non commettere un illecito?
La sentenza sul punto รจ lapidaria: โse determinati documenti che sono legittimamente richiesti dal privato, non risultino esistenti negli archivi dellโAmministrazione che li dovrebbe detenere per ragioni di servizio, questโultima รจ tenuta a certificarlo, cosรฌ da attestarne lโinesistenza e fornire adeguata certezza al richiedente per quanto necessario a consentirgli di determinarsi sulla base di un quadro giuridico e provvedimentale completo ed esaustivoโ.
Non ci si puรฒ sottrarre allโobbligo di consentire il diritto di accesso agli atti con un mero diniego che si basi unicamente sulla dichiarazione di irreperibilitร dei documenti oggetto della richiesta, senza lโindicazione delle modalitร di conservazione degli atti invocati in visione, delle ragioni del loro smarrimento e delle ricerche in concreto compiute.
Sentenza interessante, non lโunica in veritร , che riafferma il diritto alla trasparenza e definisce un rapporto Pubblica Amministrazione/cittadino in linea con i principi costituzionali e la legge 241/90.
Vincenzo Vecchio
