La proroga biennale anche per i vecchi contratti concordati?
La proroga biennale dopo il primo quinquennio si applica anche per i vecchi contratti concordati?
Con riferimento ai contratti di locazione stipulati ai sensi dellโart. 2 co.3 della legge 431/98, della durata di anni 3+2, dopo lo spirare dei primi 5 anni per un ventennio si รจ assistito ad una evidente disomogeneitร del trattamento allโinterno dei diversi Uffici dellโAgenzia delle Entrate, i quali hanno ritenuto che dopo la prima proroga biennale, le successive proroghe non potevano avere una durata biennale.
Infatti per molti Uffici รจ prevalsa lโapplicazione della proroga triennale allo spirare del primo quinquennio, per altri, variamente interpretando, lโA.E. ha considerato valida la proroga 3+2 + 3+2 e cosรฌ via e per altre ancora 3+2 + 3 + 3.
Alcune Agenzie tuttavia non hanno mai contestato chi ha applicato solamente la proroga biennale (3+2 + 2 + 2) o quella triennale (3+2 + 3 + 3) perchรฉ nei vari modelli (mod. 69 in precedenza e mod. RLI adesso) fosse stato indicato a ciascuna scadenza la durata di proroga stessa, biennale o triennale che fosse.
Lโart. 2 comma 5 della disposizione di legge stabilisce che i contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui allโart. 5 co.2.
Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto รจ prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltร di disdetta da parte del locatore che intenda adibire lโimmobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui allโart.3, ovvero vendere lโimmobile alle condizioni e con le modalitร di cui al medesimo art.3.
Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare allโaltra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto รจ rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
In tutti questi anni la diversa interpretazione data dagli Uffici ha creato non poche incertezze e difficoltร ai proprietari di casa e agli stessi esperti.
Ora, finalmente il Decreto Crescita n.34/2019 convertito nella legge 58/2019, facendo definitivamente chiarezza, afferma che la proroga del contratto di locazione stipulato ai sensi dellโart.2 comma 3 legge 431/1998 a ciascuna scadenza dopo il 1ยฐ biennio di proroga รจ uguale, per qualsiasi durata contrattuale, ovvero in assenza di disdetta รจ di due anni dopo la prima proroga biennale.
Perรฒ, un problema forse resta da risolvere per i vecchi contratti tuttora in corso e giร prorogati.
Infatti per i contratti in corso di durata 3+2, 4+2, 5+2 o 6+2, per i quali รจ stata giร presentata allโA.d.E. la proroga del contratto di durata di 3+2 anni, la regola dei due anni di proroga dopo il 1ยฐ biennio deve valere solo per i nuovi contratti o anche per quelli in corso?
Vero รจ che โtempus regit actumโ, tuttavia รจ il caso di evidenziare che non prevedendo una disciplina transitoria potremmo giustificatamente paventare un altro ventennio di contenziosi in subiecta materia.
Per questa ragione รจ auspicabile un intervento del Ministero per fare chiarezza affinchรฉ le A.d.E. adottino una unitaria applicazione e interpretazione della legge, considerato che il Decreto Crescita nulla ha previsto per i contratti concordati in essere stipulati ai sensi dellโart.2 co.3 e rinnovatisi in assenza di disdetta dopo il primo biennio di proroga.
Dott. Giuseppe Simone
Vice Segretario Nazionale APPC
