Giurisprudenza e approfondimenti

Responsabilità datore di lavoro: la negligenza del dipendente non basta a scagionarti


La Cassazione (sent. n. 39821/2025) conferma che l’imprudenza del lavoratore non esonera il datore di lavoro se i macchinari presentano protezioni facilmente aggirabili. Il nesso di causalità non si interrompe se non sono state adottate misure atte a neutralizzare anche i comportamenti imprudenti ma prevedibili del prestatore d’opera.

Nel Condominio, l’amministratore assume la posizione di garanzia per la sicurezza ed è tenuto a governare oggettivamente ogni rischio, prevenendo eventi dannosi. Solo un “rischio eccentrico”, totalmente estraneo alla sfera di controllo datoriale, può escludere la colpa, mentre i condòmini restano responsabili in solido per i danni.

La tutela del patrimonio passa per una gestione rigorosa e polizze RCO specifiche. Vuoi approfondire i confini della responsabilità e le clausole assicurative necessarie? Leggi l’articolo completo di Vincenzo Vecchio allegato a questo post.


Infortunio sul Lavoro e Comportamento Negligente: La responsabilità nel Condominio

Vincenzo Vecchio

Il confine della responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio causato dalla condotta negligente o volontaria del lavoratore è un tema di costante interesse giurisprudenziale. Una recente pronuncia della Cassazione Penale (Sez. IV, n. 39821 del 19 novembre 2025) ha analizzato il caso di un dipendente che ha subito gravi danni a una mano dopo aver volontariamente manomesso i dispositivi di sicurezza di un trapano.

La responsabilità del datore di lavoro e i dispositivi di sicurezza

Il nodo centrale della questione è se il comportamento volontario del prestatore d’opera possa esentare il datore di lavoro da responsabilità. La Suprema Corte ha stabilito che la condotta imprudente del lavoratore non esonera il datore di lavoro qualora il macchinario presenti protezioni facilmente aggirabili.

Le attrezzature devono infatti essere dotate di:

  • Protezioni idonee a impedire l’accesso alle zone pericolose.
  • Dispositivi di blocco capaci di arrestare il movimento in caso di pericolo.

Secondo l’orientamento consolidato della Corte, la negligenza del lavoratore non interrompe il nesso di causalità se il datore non ha adottato misure atte a neutralizzare anche i comportamenti imprudenti prevedibili.

Il Condominio come luogo di lavoro

L’applicazione di tali principi al contesto condominiale richiede una distinzione preliminare. Un condominio non è automaticamente un “luogo di lavoro” ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Tale qualifica dipende dalla sussistenza di presupposti specifici:

  • Presenza di lavoratori subordinati: Il condominio diventa luogo di lavoro solo se esiste un rapporto di dipendenza diretta, come nel caso di un portiere o di personale addetto alle pulizie assunto dal condominio stesso.
  • Esclusione di interventi occasionali: La mera possibilità di interventi sporadici da parte di terzi non trasforma le parti comuni in un luogo di lavoro.

In assenza di dipendenti, l’area comune non è qualificabile come luogo di lavoro e l’amministratore non può essere sanzionato per la mancata adozione delle relative misure di sicurezza previste dalla normativa speciale (Tribunale di Genova n. 4779 del 2015).

Le posizioni di garanzia: Amministratore e Condòmini

Quando il condominio è configurabile come luogo di lavoro, si attivano due livelli di responsabilità:

  1. L’Amministratore (datore di lavoro sostanziale): Assume una posizione di garanzia civile e penale poiché esercita concretamente i poteri e i doveri datoriali derivanti dal mandato. Ha l’obbligo giuridico di prevenire eventi dannosi legati alla sicurezza.
  2. I Condòmini (datore di lavoro formale): Costituiscono collettivamente il soggetto giuridico che assume il ruolo di datore di lavoro. La loro responsabilità è prevalentemente civile e patrimoniale.

In caso di infortunio, il condominio è tenuto al risarcimento del danno in solido con l’amministratore. Poiché la responsabilità è solidale, il lavoratore può richiedere l’intero importo anche a un solo condòmino, il quale avrà poi diritto di regresso verso gli altri in base alle quote millesimali.

Dal “Comportamento Abnorme” al “Rischio Eccentrico”

Per capire fin dove si spinge la colpa del datore di lavoro, la giurisprudenza più recente (si vedano Cass. Pen. n. 7012/2022 e n. 27871/2019) ha introdotto criteri più precisi. L’obiettivo è separare chiaramente le responsabilità, distinguendo tra due fattispecie ben diverse:

Il comportamento abnorme

Si riferisce a una condotta del lavoratore anomala che si pone al di fuori del contesto lavorativo ma che però da solo non interrompe il nesso causale.

Il rischio eccentrico

Rappresenta il criterio attuale e più rigoroso. Un rischio è definito “eccentrico” quando è esorbitante dalla sfera di rischio che il datore di lavoro è tenuto a governare. Il focus non è sulla prevedibilità psicologica del gesto, ma sulla governabilità oggettiva del rischio. In tale evenienza si interrompe il nesso di causalità in quanto il lavoratore attiva un rischio totalmente estraneo alla sfera di controllo del datore di lavoro.

La tutela patrimoniale: la polizza Globale Fabbricati

Per proteggere il patrimonio dei condòmini da responsabilità civili potenzialmente elevate è necessaria la stipula di una specifica polizza Globale Fabbricati. Per essere efficace, la copertura deve includere:

  • Responsabilità civile verso i prestatori d’opera (RCO): Fondamentale in presenza di dipendenti.
  • Rinuncia alla rivalsa: Una clausola che impedisce alla compagnia assicurativa di rivalersi sul condominio in caso di violazione delle norme di sicurezza.
  • Condòmini come “terzi”: Questa clausola permette alla polizza di operare anche quando il danno colpisce la proprietà privata di un condòmino, che altrimenti verrebbe considerato “corresponsabile” in quanto comproprietario delle parti comuni.

In conclusione, l’evoluzione giurisprudenziale verso il concetto di rischio eccentrico impone anche all’amministratore di condominio quale datore di lavoro sostanziale una gestione rigorosa della sicurezza, non potendosi fare affidamento sulla mera prudenza e diligenza del lavoratore.

immagine di copertina creata con AI