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Un’ordinanza sconcertante in materia di Locazioni

Una ordinanza sconcertante del tribunale di roma in materia di locazioni ad uso diverso

Con una recente Ordinanza ( 27/8/2020 ) il Tribunale di Roma , Giudice M.P. Grauso , accogliendo il ricorso cautelare del conduttore di un immobile locato per uso commerciale , ha ridotto il canone contrattuale del 40% per i mesi di Aprile e Maggio e del 20% da Giugno 2020 a Marzo 2021 , nonchรฉ disposto la sospensione ( non esercitabilitร  ) della garanzia fidejussoria contrattualmente prevista a favore della parte locatrice .

Nella motivazione dellโ€™Ordinanza si afferma che , in una situazione di impossibilitร  di esercizio delle attivitร  produttive a causa della chiusura imposta dalle Autoritร  governative per proteggere la popolazione dalla pandemia , ricorrerebbe non il caso della invocabilitร  da parte del conduttore della risoluzione del contratto ex art. 1467 c.c. per eccessiva onerositร  sopravvenuta ( ipotesi ammessa dallโ€™orientamento della Suprema Corte ) , bensรฌ quello dellโ€™obbligo del locatore di rinegoziare un canone ridotto in base al dovere generale di buona fede oggettiva nella fase di esecuzione del contratto ( art. 1375 c.c. ) .

E conseguentemente ne deriverebbe il potere del Giudice , in caso di non adesione del locatore a tale obbligo , di determinare dโ€™autoritร  una ridotta misura del canone per ristabilire lโ€™equilibrio contrattuale .

Ciรฒ, nonostante le misure fiscali previste dallโ€™art. 65 del Decreto Legge 17/3/2020 n. 18 a favore dei conduttori ( credito di imposta del 60% ) , misure che il Giudice del Tribunale di Roma stima non sufficienti e pertanto inidonee a riportare in equilibrio il contratto di locazione.

Non si puรฒ non dire chiaramente che si รจ di fronte ad una logica giuridica , ma prima ancora economica , sconcertante , che scavalca a piรจ pari e senza imbarazzo sia le libertร  sulle quali si regge il nostro sistema economico , sia i principi costituzionali e civilistici in materia di proprietร  immobiliare e di contrattualistica .

Nelle considerazioni del giudice romano non hanno trovato spazio e accoglienza nรฉ il fatto che lโ€™immobile locato sia rimasto comunque sempre nel possesso del conduttore e non sia tornato nel godimento del proprietario ; nรฉ il fatto che , essendo rimasta invariata la prestazione da parte del locatore , non รจ certo per sua colpa che si sarebbe creato lo squilibrio individuato dal giudice ; e neppure la corretta attribuzione allo Stato della responsabilitร  e dellโ€™onere di fronteggiare una emergenza sanitaria e le sue conseguenze sulle attivitร  economiche con misure di sostegno economico adeguate .

Si รจ invece scelta la soluzione piรน facile , e piรน autoritaria , di scaricare sulla proprietร  il costo della emergenza sanitaria .

Non รจ una novitร  in assoluto , in quanto giร  avviene per altre emergenze ( i termini di grazia sempre concessi nei casi di morositร  , i differimenti pretestuosi delle esecuzioni ) , ma รจ tuttavia una novitร  inaccettabile la pretesa assurda di addirittura teorizzare il venir meno dei principi fondamentali .

Conseguentemente dobbiamo augurarci che il riferito orientamento venga prontamente riformato , corretto e abbandonato al piรน presto .

Altrimenti vorrร  dire che ci saremo svegliati in Bielorussia e non nellโ€™Italia della Costituzione del โ€™48 .

Marco Evangelisti

Presidente Nazionale APPC