Senza conformità edilizia no superbonus
Senza conformità urbanistica nessuna possibilità di utilizzare il superbonus
Uno dei problemi preliminari da risolvere ed affrontare in questo momento in cui pare avviarsi la procedura del super bonus del 110% è la conformità urbanistica dell’immobile o del condominio a seconda se il beneficio richiesto riguardi beni condominiali o beni individuali.
È la premessa sine qua non il castello e la procedura non regge, è la base su cui costruire l’avvio della pratica. Chi pensa che di problemi di abusi edilizi (difformità urbanistica per mitigare l’impatto verbale) non ce ne siano o siano marginali commette un errore di superficialità.
Gli edifici difformi sono una quantità immensa e non si pensi limitata al sud dove la violazione edilizia ed urbanistica è, per ragioni storiche, più rilevante nei piccoli centri, perché legata alle rimesse degli emigranti (piccoli abusi), rispetto alle grandi aree metropolitane del nord dove le classi meno abbienti non hanno la proprietà del suolo o degli edifici e l’abuso è perpetrato da costruttori poco sensibili e/o speculatori edilizi senza scrupoli. Anche al nord
comunque si ha una ampia diffusione di piccoli e grandi violazioni.
Gli esempi
Per fare qualche esempio nella avanzata Milano abbiamo riscontrato, nel corso di una procedura preliminare, un intero piano abusivo, un piano terra di autorimesse trasformate in negozi e altezze alla gronda difformi da quanto assentito.
Ciò detto, alcuni abusi sono insanabili, altri invece si possono regolarizzare con una procedura comunque costosa e non immediata; il poco tempo di accesso al super bonus rischia di rendere vano ogni tentativo di regolarizzazione.
A Roma per una verifica documentale degli atti per le pratiche edilizie si richiedono anche otto mesi. Il principio generale che il legislatore ha voluto sottolineare nelle norme (art. 13 L.47/85 oggi art. 36 DPR 380/01) è che si può costruire senza titolo abilitativo (P.C., S.C.I.A, ecc.), ma a condizione che quanto realizzato sia conforme alla regolamentazione urbanistica vigente sia al momento di realizzazione dell’opera che al momento di presentazione della istanza (doppia conformità) pagando una sanzione pari al doppio degli oneri che si sarebbero dovuti corrispondere all’Ente.
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