Giurisprudenza e approfondimenti

Uso del contante dal 1 gennaio 2022

L’uso del contante ha subito negli ultimi anni diverse limitazioni la cui violazione determina la applicazione di sanzioni pesantissime: da un minimo mille euro (vanno da cinquemila euro in poi le sanzioni previste per le violazioni di importo superiori a duecentocinquanta mila euro); mentre è stata prevista la sanzione da tremila a quindicimila euro per chi non comunica la violazione, pur essendo tenuto a farlo.

Dal 1° gennaio 2022 l’importo massimo per l’uso del contante è ridotto a mille euro.

Importi superiori si debbono pagare solo con assegno, bonifico, addebito diretto, carte di pagamento, servizi di pagamento via Internet (e-payments) o su dispositivi portatili (m-payments).
Attenzione al frazionamento di un unico pagamento superiore ai mille euro, è facile per il fisco individuare una modalità elusiva e quindi soggetta alla applicazione di sanzione.
Altra cosa a cui stare attenti è il rendere gli assegni sempre non trasferibili (distruggete i vecchi blocchetti di assegni per evitare errori), se emessi senza il nome del beneficiario si è soggetti a sanzione.

Riscossione canoni di locazione
I proprietari di immobili stiano quindi attenti alla riscossione in contanti dei canoni: il canone incassato in contante per il periodo contrattualmente previsto (esempio mensile) non deve essere superiore ai mille euro.

Condomini e amministratori
Per gli amministratori di condominio, a prescindere dalla sanzione, si ricorda l’articolo 1129 del Codice civile comma 7:
“L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su unospecifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio”.
Quindi si corra il rischio di sembrare scortesi, ma l’amministratore deve rifiutarsi di accettare pagamenti di quote condominiali in contante e a prescindere dal limite di legge dei mille euro.
Tra l’altro in caso di furto o rapina è comunque responsabile delle somme incassate avendo di fatto stipulato un contratto di custodia.
Inoltre è bene tenere presente quanto disposto degli articoli 25 bis e ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 (introdotto dall’articolo 1, comma 16, della Legge Finanziaria anno 2017): i fornitori condominiali non vanno pagati in contanti.


Vincenzo Vecchio
Presidente Nazionale APPC

Foto di Andrew Khoroshavin da Pixabay