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Posto auto per disabili, il riferimento è alla «solidarietà condominiale»

Merita un’analisi approfondita la sempre più frequente giurisprudenza di merito che, in base ad una lettura dell’art. 1102 cc orientata secondo i principi solidaristici dell’art. 2 della Costituzione, porta alla compressione, in casi particolari, del diritto di (com)proprietà per la maggioranza dei condomini a favore di una maggiore tutela ed ampliamento del diritto per altri comproprietari.


Esemplare sotto questo aspetto è la sentenza del Tribunale di Verbania (513 del 2 dicembre 2020) (in linea con altre sentenze di merito Trib. Como 27/10/2017; Trib. Avellino 27/06/2017; Trib. Bologna 7/04/2006) che ha sancito la nullità della delibera con la quale il condominio aveva respinto la richiesta di un condomino di assegnargli un posto auto nel cortile condominiale in quanto portatore di handicap.


Il Tribunale Piemontese mette in risalto come l’interesse del portatore di handicap ad ottenere, nell’ambito del cortile condominiale, un posto auto da riservarsi ai disabili sia ricollegabile “al diritto inviolabile ad una normale vita di relazione, tutelato dall’art. 2 Cost., ed al diritto alla salute ex art. 32 Cost” e che detti principi siano preminenti “a fronte del diritto di proprietà ex art. 42 c. 2 Cost., che può al contrario subire limitazioni al fine di assicurare il rispetto del dovere di solidarietà, enunciato dall’art. 2 Cost., che mira a consentire proprio l’adeguato svolgimento della personalità, rimuovendo gli ostacoli che si frappongono al superamento di situazioni di disuguaglianza (ex art. 3 c. 2 Cost.)”.

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