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Pannelli solari installati dal singolo condomino su superfici condominiali.

La installazione di pannelli solari e di altre fonti energetiche rinnovabili viene espressamente presa in considerazione dal codice civile in due articoli, a seconda che la loro installazione sia a servizio comune di tutti i condรฒmini e quindi diretta <<al miglioramento o all’uso piรน comodo o al maggior rendimento delle cose comuni>> (art. 1120 c.c.) oppure destinata a servire singole unitร  immobiliari (art. 1122 bis c.c.).

Lโ€™installazione ad opera del singolo condomino

Del primo caso (installazione di pannelli solari condominiali) ci siamo occupati in un precedente articolo, ora esaminiamo lโ€™aspetto maggiormente innovativo e piรน complesso: la possibilitร  di utilizzare, a certe condizioni, in via esclusiva le superfici comuni (tetto, lastrico, cortili ecc.) anche modificandole.

Il diritto allโ€™uso esclusivo delle superfici condominiali รจ previsto nellโ€™art. 1122 bis c.c. (Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili) e si configura come un diritto soggettivo che ha natura reale una volta ottenuta la installazione.

Giร  la rubrica dellโ€™articolo indica che la norma รจ diretta a regolare la installazione di impianti non comuni ai tutti i condรฒmini, ma a beneficio di singoli a cui, al verificarsi di certe condizioni, รจ consentito lโ€™uso esclusivo di beni comuni anche modificandoli.

Il comma 2 consente infatti <<l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unitร  del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietร  individuale dell’interessato>>. Il solo limite previsto nel comma riportato รจ che la superficie su cui installare la fonte energetica sia idonea a tale uso, la norma non lega la idoneitร  al bene comune e sembrerebbe che il riferimento sia alla sola fonte energetica.

Lโ€™utilizzo del bene comune, modificandolo

Quindi al singolo condรฒmino, รจ questa la innovazione, รจ consentito, se intende installare fonti energetiche rinnovabili, non solo usare le parti comuni nei termini e nei limiti, ristretti, previsti dallโ€™art 1102 c.c. (Uso della cosa comune), ma addirittura modificarle e usarle in via esclusiva pregiudicandone, per il futuro, il pari uso agli altri.

Nel caso in cui si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni per la installazione di pannelli fotovoltaici (o altra fonte energetica rinnovabile), l’interessato deve darne preventiva comunicazione all’amministratore, indicando il contenuto specifico e le modalitร  di esecuzione degli interventi (comma 3 dellโ€™art. 1129 bis c.c.).

Da notare che lโ€™art 1122 bis disciplina due categorie di impianti e il comma uno fa riferimento agli impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva ponendo dei limiti specifici nella realizzazione di questa tipologia di opere, quali lโ€™obbligo di recare <<il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unitร  immobiliari di proprietร  individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell’edificio>>. Di tali prescrizioni non cโ€™รจ traccia nella parte dellโ€™articolo riferita alle fonti energetiche alternative, si prevede, tra i poteri dellโ€™assemblea, quello di << imporre cautele a salvaguardia della stabilitร , della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio>>. Eโ€™ perรฒ ovvio che la salvaguardia del decoro architettonico e la sicurezza dellโ€™edificio siano comunque da rispettare come il principio del minor pregiudizio da arrecare ai beni comuni e ciรฒ a prescindere da eventuali decisioni assembleari.

Lโ€™iter da seguire

Lโ€™amministratore, una volta pervenutagli la richiesta con la relativa documentazione, deve convocare lโ€™assemblea perchรฉ deliberi, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’articolo 1136 (maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio), <<eventuali e adeguate modalitร  alternative di esecuzione delle opere proposte>>.

Lโ€™assemblea (vedasi bozza di delibera condominiale), con la maggioranza prevista:

a) ha il potere di imporre cautele a salvaguardia della stabilitร , della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio

b) nel caso di impianti di cui al secondo comma (impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili) puรฒ provvedere, << a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto>>

c) puรฒ subordinare l’esecuzione delle opere alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.

Se lโ€™assemblea non dร  prescrizioni specifiche o non รจ in grado di deliberare validamente, lโ€™interessato puรฒ dare corso alle opere cosรฌ come comunicato allโ€™amministratore; รจ tenuto comunque al rispetto del decoro architettonico, alla salvaguardia della stabilitร  strutturale e della sicurezza.

La natura del diritto, una volta installati i pannelli solari, non puรฒ configurarsi che come un diritto reale di superfice stante il numero chiuso del sistema dei diritti reali.

La cessione della proprietร  dellโ€™immobile con pannelli

Resta aperto il problema, in caso di cessione della proprietร  dellโ€™immobile al cui servizio sono destinati i pannelli solari, della opponibilitร  al cessionario dei limiti della delibera assembleare mancandone una trascrizione, a meno che il verbale non sia stato redatto in forma pubblica.

Significativa in tal senso รจ la sentenza del Tribunale Milano Sez. XIII del 06/10/2014 che ritiene illegittima la decisione assembleare che si limita a porre un semplice divieto al singolo condรฒmino che voleva utilizzare per la installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili lโ€™intera falda del tetto. La conclusione della sentenza citata รจ chiarissima e deve mettere in guardia i condรฒmini da atteggiamenti di mera opposizione alle richieste: << Lโ€™avere, al contrario, semplicemente negato al condomino richiedente lโ€™autorizzazione ad espletare i lavori aveva fatto sรฌ che lโ€™assemblea si fosse posta in contrasto con la legge โ€œesorbitando dalle proprie attribuzioniโ€ e violando in concreto il diritto soggettivo di un condomino all’utilizzo delle parti comuni, il che ha comportato, anche sotto questo profilo, lโ€™invaliditร  della delibera impugnata.>>

Lโ€™art. 1122 bis c.c. si colloca tra le nuove e diverse disposizioni introdotte dirette a privilegiare interessi socioeconomici e ambientali sacrificando ad essi una visione statica del condominio e della proprietร . Tra questi interessi meritevoli di prevalenza si trova la installazione di fonti energetiche rinnovabili. Con la riforma del condominio si sono introdotte norme specifiche per agevolare lโ€™ammodernamento degli edifici alle nuove tecnologie dirette a migliorare e ampliare il diritto alla informazione/comunicazione, allโ€™efficienza energetica, al decoro urbano, al superamento delle barriere architettoniche ed alla sicurezza. Si citano a titolo di esempio, oltre al 1122 bis tra le norme che svolgono un ruolo dinamico nella evoluzione del diritto condominiale gli articoli del codice civile 1117 ter (comma 1), 1120, 1135 (comma 3).