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Norme qualità acqua i nuovi obblighi per proprietari e amministratori condominiali

In attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, è stato emanato il Decreto Legislativo n. 18 del 23/02/2023.

La norma è diretta a disciplinare la qualità delle acque destinate al consumo umano. Gli obbiettivi così come indicati al comma 2 dell’art. 1 sono << la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurando che le acque siano salubri e pulite, nonché il miglioramento dell’accesso alle acque destinate al con­sumo umano>>.

Il decreto nell’art. 2 indica alcune definizioni utili a capire le responsabilità che derivano dalle violazioni per il mancato adempimento da parte dei soggetti che vi sono tenuti.

Per quanto attiene gli immobili, sia ad uso abitativo che commerciale, in cui si abbia un potenziale consumo di acqua per uso umano le definizioni più significative sono quelle di allacciamento idrico (comma 1 n. 2 lett. b) e gestore della distribuzione interna (comma 1 n. 2 lett. q).

L’allacciamento idrico è il tratto di tubazione che si innesta alla condotta idrica principale sino al punto di consegna all’utente finale. L’allacciamento idrico <<costitu­isce parte della rete del gestore idrico integrato, che ne risulta pertanto responsabile>>.

La responsabilità per proprietari e amministratori.

Dal punto di consegna la responsabilità della qualità dell’acqua fa capo al gestore della distribuzione interna. La responsabilità quindi, una volta superato il punto di consegna, passa al proprietario, all’amministratore condominiale o a qualsiasi soggetto che sia titolare del sistema idro-potabile di distribuzione in­terno.

E’ quindi evidente che è necessario definire con chiarezza e in modo certo il punto in cui l’acquedotto cessa di essere di proprietà del gestore esterno e diviene di proprietà del gestore interno.

Sul proprietario o gestore della condotta gravano degli obblighi generali (art. 4) molto gravosi e costosi sia con riferimento alla qualità e salubrità dell’acqua che alle eventuali perdite assegnando al ministero due anni di tempo per elaborare piani di riduzione delle stesse.

L’obbligo formativo e gli obblighi

A ridurre eventuali responsabilità del gestore interno c’è una norma specifica (art. 5 comma 4 n. 2 lett. b) che impone all’autorità sanitaria locale territorialmente competente, al gestore idropotabile, l’obbligo di informare e consigliare il consumatore sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare per adempiere agli obblighi previsti dal decreto.

La parte degli obblighi che riguardano il gestore interno (proprietari, amministratori di condominio ecc.) sono elencati nell’art 9 del decreto legislativo: <<Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni>>.

L’amministratore condominiale o il proprietario o altro soggetto titolare del sistema interno sono tenuti ad effettuare una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distri­buzione idrica <<interni alle strutture prioritarie individuate all’allegato VIII, con particolare riferimento ai parametri elencati nell’allegato I, parte D, adottando le necessarie misure preventive e correttive, proporzionate al rischio, per ripristinare la qualità delle acque nei casi in cui si evi­denzi un rischio per la salute umana derivante da questi sistemi >>.

La valutazione dovrà essere fatta utilizzando i criteri delle << Li­nee Guida per la valutazione e gestione del rischio per la sicurezza dell’acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e di talune navi ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184, Rapporto ISTISAN 22/32>>.

Una disposizione programmatica di notevole interesse è indicata al comma 4 dell’art. 9 dove si prevede uno specifico obbligo di formazione a cura delle regioni in coordinamento con il ministero per i gestori dei sistemi idrici interni, gli idraulici e per gli altri professionisti che operano nei settori dei si­stemi di distribuzione idrici interni.

Le sanzioni per la violazione degli obblighi

Non potevano mancare le previsioni di sanzioni per le violazioni degli obblighi. Per quanto riguarda proprietari, amministratori condominiali e responsabili interni l’art. 23 prevede una pena pecuniaria da 5 mila a 30 mila euro.

Come è evidente per gli amministratori di condominio diventa importante rifiutare la installazione di contatori unici là dove esistono dei contatori individuali con contratti tra l’ente gestore e il singolo proprietario.

Una particolare attenzione dovrà essere posta là dove all’interno degli edifici esistono a monte della distribuzione filtri, sistemi di addolcimento delle acque o vasche di riserva idrica.

Questi elementi sono quelli di maggiore criticità insieme ai serbatoi di accumulo di acqua calda per uso domestico.

Vincenzo Vecchio

Foto di Mikes-Photography da Pixabay

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