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Bonus facciate 2020

La LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 , Legge di Bilancio previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (19G00165), entrata in vigore 01/01/2020, introduce come novità assoluta il bonus facciate.

Il bonus facciate consiste sostanzialmente nella detrazione del 90% delle spese sostenute per il rifacimento delle facciate esterne degli edifici.
Dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2020 i contribuenti che effettuano lavori di manutenzione sulle facciate degli edifici, ville, appartamenti privati o condomini, senza differenziazioni tra edifici singoli e condomini la detrazione segue le stesse regole per tutti, potranno accedere alla detrazione fiscale del 90 per cento, senza limiti in merito al totale delle spese detraibili. L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta (soggetti IRPEF). La detrazione del 90% sarà riconosciuta in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, e verrà rimborsata in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

I lavori che rientrano nel bonus facciate sono quelli che fanno parte della manutenzione ordinaria, come: interventi sulle strutture opache della facciata; lavori su balconi, ornamenti, marmi e fregi; pulitura; tinteggiatura
esterna; rifacimento dell’intonaco di meno del 10% della superficie della facciata. Il bonus facciate 2020 non si potrà richiedere per interventi su infissi, impianti elettrici, grondaie, tubi pluviali, rifacimento e installazione di impianti o cavi.

Per quanto riguarda le zone in cui si può usufruire del bonus si tratta delle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici: la prima (zona A) include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; la seconda (zona B) , invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

Escluse dunque le zone C, che sono quelle a minore densità abitativa.
Il riferimento quindi da tenere in considerazione per beneficiare della detrazione del 90% è quello delle zone, e non le categorie catastali.
Tutte le informazioni per sapere in quale zona si trova l’immobile per cui si vuole richiedere il bonus facciate si trovano sul sito del Comune nella parte riguardante la Pianificazione Territoriale.
Bisogna fare riferimento ai dati della classificazione del territorio comunale, dati che vengono regolarizzati dagli strumenti di pianificazione come Piani Urbanistici Comunali dove adottati o Piani Regolatori Generali Comunali:
nel documento vengono delimitate le aree del centro abitato, ed è proprio all’interno di questo perimetro che si trovano le aree A e B.

Inoltre, per i contribuenti che vivono nelle zone A e B delle città medio – grandi c’è la possibilità mediante la locazione delle facciate interessate dalla ristrutturazione per l’affissione dei cartelloni pubblicitari di abbassare ulteriormente i costi per gli interventi di manutenzione ordinaria.
Se i lavori di rifacimento della facciata, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata del Decreto MISE 26 gennaio 2010 (valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio espressa in W/m²K) e si può usufruire per gli interventi riguardanti la riqualificazione
energetica dell’ eco bonus. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018.

I due bonus (bonus facciate ed eco bonus), in ogni caso, sono cumulabili.
Al momento non è prevista né la cessione del credito né lo sconto sul corrispettivo per questa nuova agevolazione, pensata invece per altre tipologie di bonus edilizi (eco bonus e sisma bonus).
Restano invece valide tutte le regole previste dall’articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, oltre alla ripartizione delle detrazioni in dieci quote annuali di pari importo, in caso di vendita, l’agevolazione passa
all’acquirente mentre in caso di decesso spetta agli eredi.

La speranza è quella di dare un nuovo volto alle nostre città, sempre più spesso ferite da degrado ed incuria, mediante un legame tra numero di cantieri al lavoro e costo delle agevolazioni.

Arch. Arianna Mazzi
Consulente Tecnico APPC

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