Locazioni

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Contratti di locazione

Il contratto di locazione è quello con cui una parte, detta locatore, si impegna a garantire il godimento di un bene immobile ad uso abitativo a favore di un altro soggetto, detto locatario o conduttore, il quale a sua volta è tenuto a versare periodicamente un determinato corrispettivo, detto canone di locazione.

Contratti locazione APPC
  • Disciplinati dall’art. 2 comma 1 delle Legge n° 431/98, i contratti a canone libero possono essere stipulati in tutti i comuni con una durata di anni 4 ed un rinnovo di eguale periodo (4+4);
  • Non sono previste agevolazioni fiscali;
  • Per saperne di più vai alla sezione “se vuoi saperne di più: giurisprudenza ed approfondimenti” oppure contatta la sede APPC a te più vicina.
  • Vengono stipulati per soddisfare esigenze abitative di natura primaria e prevedono una durata non inferiore ai 3 anni con proroga biennale, motivo per cui sono noti anche come contratti “3 +2”;
  • Il canone non è libero ma deve essere ricompreso all’interno delle fasce di oscillazione previste da specifici Accordi Territoriali ed usufruiscono di diverse agevolazioni fiscali;
  • Previsione e disciplina sono contenute nell’articolo 2, comma 3 della Legge n° 431/98 e nel DM di cui all’art. 4 della stessa Legge;
  • Per saperne di più vai alla sezione “se vuoi saperne di più: giurisprudenza ed approfondimenti” oppure contatta la sede APPC a te più vicina;
  • Possono essere stipulati nei Comuni sedi di Università -o di corsi universitari distaccati o di specializzazione- e nei Comini limitrofi, ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 della Legge n° 431/98;
  • I contratti, il cui canone deve essere ricompreso all’interno delle fasce di oscillazione previste da specifici Accordi Territoriali, possono avere una durata da 6 a 36 mesi, ed usufruiscono di diverse agevolazioni fiscali;
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  • La possibilità di stipulare contratti di locazione “transitori”, con durata massima di 18 mesi, è prevista dall’art. 5 comma 1 della Legge n° 431/98;
  • Servono a soddisfare esigeze abitative ordinarie ma temporanee e possono essere stipulate in tutti i Comuni;
  • Il canone deve essere ricompreso all’interno delle fasce di oscillazione previste da specifici Accordi Territoriali se il Comune ha piàù di 10 mila abitanti mentre è libero negli altri Comuni;
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  • Sono previsti e disciplinati dalla Legge n° 392 del 1978, il canone è libero e non sono previste agevolazioni fiscali;
  • La durata è di 6 anni con rinnovo di eguale periodo tranne che per le attività alberghiere o imprese assimilate e le attività teatrali, in cui è di 9 e per le attività a natura transitoria o stagionale in cui può essere più breve;
  • Per saperne di più vai alla sezione “se vuoi saperne di più: giurisprudenza ed approfondimenti” oppure contatta la sede APPC a te più vicina;
  • Sono soggetti alla disciplina di cui agli artt. 1571 e seguenti del Codice Civile ed al cosiddetto “Codice del Turismo”, (d.lgs. n° 79/2011) ;
  • Durata e canone sono liberi;
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  • Di durata pari od inferiore ai 30 giorni possono essere stipulate per finalità turistiche ai sensi dell’art. 1 comma2, lettera c della Legge n° 431/98 e del D.L. n° 50/2017;
  • Per saperne di più vai alla sezione “se vuoi saperne di più: giurisprudenza ed approfondimenti” oppure contatta la sede APPC a te più vicina;
  • Contratti per immobili storico-artistici:  previsti dall’art. 1, comma 1 lettera a della Legge n° 431/98;
  • Contratti con enti locali quali conduttori:  previsti dall’art. 1, comma 2 della Legge n° 431/98;
  • Contratti ad uso foresteria:  articoli 1571 e ss. del Codice Civile;
  • Contratti con contribuzione del Comune a favore del conduttore sfrattato:  ai sensi del DL n° 240 del 2004;
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La disciplina delle locazioni, le leggi, gli interessi legali

Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili, adibiti ad uso abitativo.
Leggi la legge che disciplina le locazioni, cliccando qui… Sito del parlamento

La legge 27 luglio 1978, disciplina delle locazioni di immobili urbani, direttamente dal sito della gazzetta ufficiale 

Il codice civile per la regolamentazione della locazione e dell’affitto, clicca qui per scaricare il codice civile

Gli interessi legali sono gli interessi dovuti in base alla legge (art. 1284 del codice civile) come obbligo accessorio al pagamento di una somma di denaro.
Il tasso di interesse legale è fissato annualmente dal Ministero dell’Economia per mezzo di un decreto che viene pubblicato anno Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce. La misura degli interessi legali è determinata sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.
Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio di interesse legale, questo rimane invariato per l’anno successivo. Scarica la scheda con gli interessi aggiornati.