CONDOMINIO
Tribunale – Sez. XIII civ. – n. 9820 – 6 settembre 2012 – g.u. Gallina
Condominio – Ripartizione spese – Area di uso esclusivo di un solo gruppo di condomini.
Sussiste violazione dell’art. 1123 co. 3 c.c. allorquando non risulti legittima la ripartizione tra tutti i condomini della spesa inerente un’area che per la sua peculiare ubicazione risulti funzionale all’uso di alcuni soli condomini, dovendo le spese relative porsi a carico del solo gruppo di condomini che ne trae utilità. (S.C.)

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