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Pannelli fotovoltaici in condominio, le regole…

L’installazione di pannelli fotovoltaici in condominio: le regole da seguire

La installazione di pannelli solari viene espressamente presa in considerazione dal Codice in due articoli, a seconda che la loro installazione sia a servizio di tutti i condòmini e quindi diretta «al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni (articolo 1120 Codice civile)» oppure destinata a servire singole unità immobiliari (articolo 1122 bis Codice civile).
Nel primo caso (installazione di pannelli solari condominiali), articolo 1120 Codice civile comma 2 numero 2, la norma, introdotta con la legge 220/12, si colloca nel solco della vecchia disposizione in materia di contenimento energetico (articolo 26 comma 5 legge 10/91) e specifica i quorum deliberativi e le procedure da seguire. La maggioranza deliberativa prevista è quella del comma 2 articolo 1136 Codice civile (sono valide le deliberazioni approvate
con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio).

Il diritto alla installazione di pannelli solari
Il diritto alla installazione sulle parti comuni di impianti per la produzione di energia mediante l’utilizzo di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili, compete sia al condominio che a terzi, cioè ad estranei alla compagine condominiale che abbiano conseguito a titolo oneroso, un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune. In caso di concessione a terzi (consultate il decalogo di regole cliccando
qui) va comunque ribadito che il contratto non può che essere a titolo oneroso e che può tradursi nella costituzione di un diritto reale solo con il rispetto della forma e della totalità dei consensi (ad esempio servitù). Per la costituzione di un diritto personale vale in ogni caso il limite della durata infra novennale, se decisa a maggioranza, e della unanimità se si supera questo limite temporale (comma 3 dell’articolo 1108 Codice civile).

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