L’ordinanza della cassazione a sezioni unite n.21582/11, regolatrice della competenza tra giudice di pace e tribunale, si pone nel filone dell’orientamento che distingueva già, nell’individuazione del giudice competente, tra “thema decidendum” e “quid disputandum”, secondo questo orientamento (si veda Cass. 6363/10) è necessario fare riferimento all’importo
contestato, ovvero alla somma concreta dibattuta, mentre l’accertamento che costituisce la “causa
petendi” della domanda attiene alla questione pregiudiziale della quale il Giudice può conoscere
anche in via meramente incidentale.

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